(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 41 del 13 ottobre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e oggetto della legge 
 
    1.La presente legge,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2006, n.  30  (Ricognizione  dei  principi  fondamentali  in
materia di professioni, ai  sensi  dell'  articolo  1  della legge  5
giugno 2003, n. 131), definisce  le  modalita'  di  raccordo  tra  la
Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio  regionale
al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione  delle  attivita'
professionali ordinistiche e di sostenere i diritti degli utenti. 
    2. La presente legge: 
      a) istituisce  e  disciplina  la  Commissione  regionale  delle
professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra la Regione e  le
professioni ordinistiche; 
      b) sostiene finanziariamente la  costituzione  di  un  soggetto
consortile multidisciplinare a servizio dei  professionisti  e  degli
utenti, promossa dagli ordini e dai collegi professionali; 
      c) istituisce un apposito fondo di rotazione  per  il  sostegno
all'accesso   ed   all'esercizio   delle   attivita'    professionali
ordinistiche, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.