(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto della legge 1.La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalita' di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attivita' professionali ordinistiche e di sostenere i diritti degli utenti. 2. La presente legge: a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche; b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dagli ordini e dai collegi professionali; c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attivita' professionali ordinistiche, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.